Legge di bilancio
Circolare 1/2019
Legge di Bilancio n.145 del 30 dicembre 2018
Competenze: anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 In vigore dal 1° gennaio 2019
Forniamo di seguito un’analisi delle disposizioni di nostro interesse.
- Art.1 c. 78-81 Credito d’imposta per le spese di formazione
Alle spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, sostenute nel 2019, si applica il credito d’imposta nella misura del:
- 50% delle spese sostenute dalle piccole imprese, per un massimo di €300.000 annui;
- 40% delle spese sostenute dalle medie imprese, per un massimo di €300.000 annui;
- 30% delle spese sostenute dalle grandi imprese, per un massimo di €200.000 annui.
- Art.1 c. 278 Congedo obbligatorio del padre lavoratore
Il congedo obbligatorio retribuito (indennità al 100% carico INPS) da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio è prorogato anche per l’anno 2019, in relazione ai figli nati, adottati o affiliati nella misura di 5 giorni (aumentati rispetto ai 4 giorni previsti per il 2018).
Si precisa che i suddetti giorni possono essere fruiti anche separatamente, ma non sono frazionabili ad ore.
Anche per il 2019 vi è la possibilità per il padre lavoratore di fruire di un ulteriore giorno di congedo, in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria della madre.
- Art.1 c.485 Tutela al sostegno della maternità
Viene riconosciuta la possibilità alle lavoratrici madri di astenersi dal lavoro per il periodo di assenza obbligatoria esclusivamente dopo il parto e fino al quinto mese successivo allo stesso, in alternativa alle normali modalità di fruizione del congedo di maternità (due mesi prima la data del parto e tre mesi dopo). L’esercizio di tale facoltà è subordinato al parere favorevole del medico specialista del Servizio sanitario nazionale e del medico competente alla prevenzione e alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i quali devono attestare che la scelta operata dalla futura madre non arrechi pregiudizio alla propria salute e a quella del nascituro.
- Art.1 c.486 maternità e smart working
Viene inserito un obbligo aggiuntivo per il datore di lavoro che abbia stipulato
accordi per l’esecuzione del lavoro in modalità agile (cosiddetto smartworking).
Nel particolare, il datore deve riconoscere priorità alle richieste di svolgimento della prestazione secondo le modalità dello smart working, da parte di:
- lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di maternità obbligatoria di cui all’art. 16 del D.Lgs n. 151/2001;
- lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.
- Art.1 c.488 Buoni asilo nido
La Legge di Bilancio aggiorna l’importo del buono previsto per i nati a decorrere
dal 1° gennaio 2016, di cui al comma 355, art. 1 della Legge n. 232/2016,
- relativo al pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché
- per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei
bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.
Pertanto, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 l’importo del “bonus nido” è
elevato a 1.500 euro su base annua.
Rammentiamo che il voucher in parola è corrisposto dall’INPS, nel limite delle risorse stanziate, al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione relativa all’iscrizione ed al pagamento della retta a strutture pubbliche o private.
Si sottolinea, infine, che l’agevolazione:
- non è cumulabile con la detrazione del 19% della spesa sostenuta per la frequenza degli
asili nido;
- non è fruibile contestualmente con il beneficio dei voucher “baby sitting”.
- Art.1 c. 291-295 Incentivo impiego giovani autotrasportatori
Nel biennio tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020, i conducenti che non hanno compiuto il 35esimo anno di età al 1° gennaio 2019, e che sono inquadrati con le qualifiche Q1, Q2, e Q3 del CCNL Trasporto Merci e Spedizione, assunti con contratto a t
empo indeterminato da imprese di trasporto per conto terzi, iscritte regolarmente al Reg. elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada ed all’Albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi, hanno diritto ad un rimborso nella misura del 50% del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali necessarie alla guida di veicoli destinati alle attività di trasporto conto terzi.
Tale rimborso darà luogo ad una detrazione d’imposta sui redditi delle società datrici di lavoro, per un massimo di €1.500 per periodo d’imposta.
- Art.1 c. 403 Assunzioni a termine per ricerca ed innovazione
I contratti a tempo determinato stipulati da:
- Università private,
- Istituti pubblici di ricerca,
- Società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione,
- Enti privati di ricerca,
con lavoratori assunti per svolgere attività di insegnamento, ricerca scientifica o tecnologica, supporto all’innovazione, assistenza tecnica o coordinamento della stessa, sono esclusi dalle novità introdotte dal Decreto Dignità (contratto a tempo determinato, somministrazione a tempo determinato, indennità di licenziamento, contribuzione aggiuntiva a tempo determinato).
- Art. 1 c. 533 Rimborso Della Retribuzione Per Persone Con Disabilità Da Lavoro
Per il datore di lavoro che abbia attivato un programma di reinserimento, mirato alla conservazione del posto di lavoro del soggetto con disabilità da lavoro, viene previsto un rimborso da parte dell’INAIL pari al 60% della retribuzione corrisposta allo stesso lavoratore.
Il rimborso è erogato a condizione che il disabile, al termine del periodo di inabilità assoluta temporanea, non sia in grado di accedere al mondo del lavoro senza il supporto del progetto di reinserimento e conservazione dell’occupazione.
I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro stessi e
sono sottoposti all’approvazione dell’INAIL.
Resta a carico dell’INAIL la spesa per l’attuazione del progetto.
- Art. 1 c.706-717 Bonus occupazionale per le giovani eccellenze
I datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, assumono con contratto a tempo indeterminato (anche part-time):
- cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode (e con una media ponderata di almeno 108/110), entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute,
- cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 e prima del compimento del 34° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute, possono godere di un esonero contributivo, sui contributi a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL),
- per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione,
- nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata. Tale limite massimo deve essere proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a tempo parziale.
L’esonero contributivo spetta anche per le trasformazioni a tempo indeterminato, avvenute nel periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019, fermo restando il possesso dei suddetti requisiti alla data di trasformazione.
L’esonero contributivo spetta, inoltre, per la parte residua, qualora un lavoratore, per il quale è stato parzialmente fruito l’esonero, venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati nel periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019.
L’esonero non spetta, invece,
- in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro domestico;
- ai datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti all’assunzione, abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nell’unità produttiva in cui intendono assumere le “giovani eccellenze”.
- Art.1 c. 784-787 Percorsi alternanza scuola-lavoro
I percorsi in alternanza scuola sono ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e, dall’anno scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva:
- non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi
degli istituti tecnici;
- non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
- Art.1 c.445 Contrasto al lavoro sommerso e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Con lo scopo di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, nonché per garantire maggior tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il comma in esame prevede la facoltà per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro di aumentare il proprio organico mediante l’assunzione di personale ispettivo nella misura di circa 1.000 persone nel triennio 2019 – 2021.
Inoltre, il comma modifica alcune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale, le riportiamo di seguito:
- sono aumentate del 20% le sanzioni connesse:
- all’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico;
- all’esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale ovvero supporto alla ricollocazione professionale;
- al ricorso, da parte dell’utilizzatore, alla somministrazione di prestatori di lavoro da
parte di soggetti diversi da quelli autorizzati dalla legge;
- alla richiesta di compensi al lavoratore per avviarlo a prestazioni lavorative oggetto di somministrazione ovvero a seguito di prestazioni in somministrazione per un contratto diretto presso l’utilizzatore;
- agli appalti ed ai distacchi non genuini;
- alla mancata comunicazione preventiva di distacco transnazionale ed agli obblighi
amministrativi a carico dell’impresa distaccante;
- al mancato rispetto delle disposizioni relative al limite massimo dell’orario settimanale medio, al riposo settimanale, alle ferie annuali ed al riposo giornaliero;
- sono aumentate del 10% tutte le sanzioni previste dal D.Lgs n. 81/2008, sanzionate in via amministrativa o penale in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sono aumentate del 20% tutte le altre sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministero del Lavoro. Le predette somme sono raddoppiate qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato sanzionato per i medesimi illeciti.
- Art.1 c. 1121 – 1126 Revisione tariffe INAIL
Viene disposta, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, una riduzione dei premi e contributi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Al fine dell’applicazione delle tariffe, vengono modificati, solo per l’anno 2019, alcuni termini temporali per l’invio dell’autoliquidazione e per il pagamento dei premi:
- in caso di pagamento del premio INAIL in 4 rate, le scadenze per il pagamento della prima e della seconda rata vengono unificate e ambedue i versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 maggio 2019.
- in aggiunta a quanto sopra, in relazione alla revisione delle tariffe che sarà operativa dal 1° gennaio 2019, viene stabilita, dalla medesima decorrenza:
- la soppressione del premio supplementare per la copertura assicurativa contro la silicosi;
- l’esclusione dei premi INAIL dall’ambito di applicazione della riduzione contributiva relativa al settore edile (attualmente pari all’11,50%);
- la riduzione al 110 per mille (in precedenza 130 per mille) del tasso massimo, applicabile, per le lavorazioni più pericolose, al valore di base del premio INAIL.
A disposizione per eventuali chiarimenti.
Dr. Alberto Rossi
Laura Costa | Dottore Consulente del Lavoro
Alexandra Rossi | Dottore Scienze Giuridiche