Legge di Bilancio 2020 : le novità per i datori di lavoro
Circolare N 1/2020
Legge di Bilancio 2020
Spett.li Aziende,
È stata approvata la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, con decorrenza di entrata in vigore dal Primo gennaio 2020.
Riportiamo di seguito le principali novità riguardanti i datori di lavoro.
• Istituzione Fondo per riduzione carico fiscale lavoratori dipendenti
Il Legislatore istituisce, nello stato di previsione del MEF, un fondo denominato “Fondo perla riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti”, la cui dotazione ammonta a:
- 3.000 milioni di euro per l’anno 2020 e
- 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
Gli interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale saranno attuati con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse stanziate.
• Riordino incentivi alle assunzioni
Viene esteso l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile (L.205/2017) anche alle assunzioni UNDER 35 avvenute nel 2019 e 2020.
Si ricorda che tale incentivo consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50% rispettando il limite di 3000€ annui per i primi 3 anni dall’assunzione a tempo indeterminato.
• Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo
La Legge di Bilancio 2020 introduce un credito d’imposta per il periodo di imposta 2020, a favore delle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dal settore economico, dalla dimensione aziendale, dalla forma giuridica dell’impresa e dal regime fiscale cui è assoggettata, connesso agli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica 4.0, transizione ecologica e altre attività innovative.
Nel particolare, il credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, è riconosciuto nella misura:
- del 12% della relativa base di calcolo, per investimenti in attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;
- del 6% della relativa base di calcolo, per investimenti in attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, diversi da quelli messi in atto al punto precedente;
- del 6% della relativa base di calcolo, per investimenti in attività innovative di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile, dell’arredo e della ceramica, per la realizzazione di nuovi prodotti o campionari;
- del 10% della relativa base di calcolo, per investimenti in attività di innovazione tecnologica volti a realizzare prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale.
Tra le spese ammesse a comporre la base di calcolo di ciascun investimento rientrano, in estrema sintesi, le spese sostenute dalle aziende per il personale, i ricercatori ed i tecnici, titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo o di altra natura, impiegati direttamente nelle operazioni di ricerca e sviluppo nelle diverse attività sopra elencate, purché tali attività siano svolte internamente all’impresa e nei limiti del loro impiego effettivo in tali operazioni.
Oltretutto, le spese per il personale con età non superiore a 35 anni, al primo impiego ed in possesso di un titolo di dottore di ricerca o di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche, o che siano iscritti ad un dottorato, assunti dall’impresa con contratto a tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, sono computate per il 150% del loro ammontare ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta.
• Bonus occupazionale giovani eccellenze
La Legge di Bilancio 2020 apporta alcune modifiche alla disciplina del bonus occupazionale per le giovani eccellenze, previsto dalla Legge n. 145/2018, e ad oggi ancora inattuato. In virtù di tale disposizione, i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, assumevano con contratto a tempo indeterminato (anche part-time): - cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode (e con una media ponderata di almeno 108/110), entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute, - cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 e prima del compimento del 34° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute, potevano godere di un esonero contributivo, sui contributi a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL); - nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata, proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a tempo parziale. - per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione
• Proroga credito d’imposta per le spese di formazione
Viene stabilito che il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta 2020.
Si ricorda che il suddetto credito è riconosciuto nella misura del:
- 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese, nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- 40% delle spese ammissibili sostenute dalle medie imprese, nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- 30% delle spese ammissibili sostenute dalle grandi imprese, nel limite massimo annuale di 200.000 euro.
• Misure preliminari per favorire i pagamenti elettronici
Al fine di incentivare il ricorso ai mezzi di pagamento elettronici, viene introdotta una misura volta a premiare le persone fisiche che, in qualità di soggetti privati, utilizzano abitualmente mezzi di pagamento elettronici per l’acquisto di beni o servizi. Tale misura si sostanzia in un rimborso in denaro: il Ministero dell’Economia e delle Finanze è demandato a disciplinare le necessarie disposizioni attuative, in relazione specificatamente alle forme di adesione volontaria e ai criteri di quantificazione e attribuzione del rimborso.
• Fondo per la disabilità e la non autosufficienza
Al fine di dare attuazione a interventi in materia a favore della disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità, viene istituito un fondo denominato “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza”, con una dotazione di risorse pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, a 200 milioni di euro per l’anno 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Con appositi provvedimenti normativisi provvederà a dare attuazione agli interventi previsti.
• Fondo assegno nazionale servizi alla famiglia
In materio di interventi e sostegno alla famiglia, è istituito il “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”, con una dotazione di risorse pari a:
- 1044 milioni di € per il 2021;
- 1244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022
Le modalità di fruizione saranno definite con decreti successivi.
• Bonus bebè
Viene esteso anche ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 l’assegno in esame.
Tale importo:
- è erogato direttamente dall’INPS in quote mensili, a decorrere dal mese di nascita o di adozione (previa domanda dell’interessato); - non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 8 TUIR);
- è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
L’importo dell’assegno è definito nelle seguenti misure:
- 1.920 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore a euro 7.000 annui;
- 1.440 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE superiore a euro 7.000 e non superiore a euro 40.000 euro;
- 960 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE superiore a euro 40.000.
In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.
Nel caso in cui, in sede di attuazione si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia, del lavoro e delle politiche sociali si provvede a rideterminare l’importo annuo dell’assegno e i valori dell’ISEE.
• Congedo obbligatorio del padre lavoratore
Il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, oppure dall’ingresso in famiglia del minore, o dall’entrata in Italia in caso di adozione internazionale, a favore del padre lavoratore dipendente è:
- prorogato anche per l’anno 2020, in relazione ai figli nati, adottati o affiliati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020,
- nella misura di 7 giorni.
• Bonus Asilo Nido
La legge di Bilancio 2020 rende strutturale ed incrementa il buono per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2016,
- Relativo al pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati;
- Per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini al di sotto di 3 anni ed affetti da patologie croniche.
Il valore del 2020 ammonta a :
- 3000€ per familiari con ISEE al di sotto di €25.000
- 2500€ per familiari con ISEE compreso tra €25.001 ed €40.000.
• Commissione per la valutazione di lavori gravosi
Viene prevista l’istituzione, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, di una commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle varie occupazioni, tenendo conto dell’età anagrafica e delle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall’esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni.
• Fringe benefit veicoli aziendali
Per gli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti il fringe benefit tassabile è confermato nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente, per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
La già menzionata percentuale subirà delle modifiche relativamente ai contratti stipulati a decorrere dal 30 giugno 2020, ed è aumentata nelle seguenti misure :
- 25% per veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione CO2 non superiori a 60g/km,
- al 30% per veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 60g/km e fino a 160g/km,
- al 40% dei predetti veicoli in caso di emissioni comprese tra i 160g/km ed i 190g/km, tale percentuale è elevata al 50% per l’anno 2021,
- al 50% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 190 g/km, tale percentuale è elevata al 60% per l’anno 2021.
• Buoni pasto e mense aziendali
Non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4 se rese in forma cartacea (in precedenza euro 5,29) aumentato a euro 8 (in precedenza euro 7) se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).
È confermata la non imponibilità per:
- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro / in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;
- le indennità sostitutive, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:
– ai cantieri edili;
– ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
– ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi diristorazione.
• Liquidazione anticipata Naspi
E’ possibile richiedere la liquidazione anticipata della Naspi in un’unica soluzione nei seguenti casi:
- A titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale;
- Per la sottoscrizione di una q.ta di capitale sociale di una cooperativa mutualistica.
In tale seconda ipotesi, la somma dell’anticipazione non costituisce reddito imponibile.
• Tracciabilità delle detrazioni
La detrazione IRPEF del 19% degli oneri di cui all’art. 15, TUIR è riconosciuta soltanto se la spesa è sostenuta mediante versamento bancario, postale o altri sistemi di pagamento tracciabili.
Verrà inviato successivamente l’elenco dettagliato delle spese soggette a tale nuovo regime. La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.
Cordiali saluti,
Dr. Alberto Rossi
Laura Costa | Dottore Consulente del Lavoro
Alexandra Rossi | Dottore Scienze Giuridiche